HomeOsservatorio SHELDNuova etichettatura dei prodotti chimici: cosa cambia davvero con la revisione del...

Nuova etichettatura dei prodotti chimici: cosa cambia davvero con la revisione del CLP

Data:

La disciplina europea sull’etichettatura dei prodotti chimici, sostanze e/o miscele è in fase di aggiornamento. Il Regolamento (UE) 2024/2865 ha modificato il Regolamento (CE) n. 1272/2008 – CLP (Classification, Labelling and Packaging), introducendo nuove disposizioni pensate per adeguare la comunicazione dei pericoli all’evoluzione del mercato, delle vendite a distanza e degli strumenti digitali. La revisione interessa, tra gli altri aspetti, la leggibilità delle etichette, l’utilizzo delle etichette pieghevoli e digitali, la vendita mediante stazioni di ricarica e la comunicazione dei pericoli nell’e-commerce e nella pubblicità.  L’obiettivo è rendere le informazioni sui pericoli più chiare, accessibili e immediatamente utilizzabili, mantenendo l’etichetta fisica come strumento centrale di comunicazione del rischio.

Etichettatura dei prodotti chimici: requisiti grafici 

Il primo livello d’impatto della riforma riguarda l’aspetto fisico dell’etichetta. La revisione introduce requisiti più dettagliati in materia di leggibilità, dimensione dei caratteri, spaziatura, contrasto tra testo e sfondo, nonché dimensioni delle etichette e dei pittogrammi di pericolo. L’obiettivo è garantire che le informazioni obbligatorie siano chiaramente distinguibili e facilmente leggibili durante l’utilizzo del prodotto.

Nel caso dei contenitori di piccole dimensioni o di prodotti con una grande quantità di informazioni di sicurezza da veicolare, la norma disciplina con precisione l’uso delle etichette pieghevoli e multistrato (le cosiddette fold-out labels).

La prima pagina dell’etichetta pieghevole deve riportare almeno gli elementi individuati dal Regolamento, tra cui i dati del fornitore, l’identificatore del prodotto, la quantità nominale ove prevista, gli eventuali pittogrammi e avvertenze, l’UFI quando applicabile e il riferimento alle informazioni complete contenute nelle pagine interne. Queste ultime devono riportare gli elementi dell’etichetta nelle diverse lingue utilizzate, garantendone una consultazione agevole.

Etichettatura dei prodotti chimici: etichetta digitale un supporto complementare e non sostitutivo

Una delle novità più rilevanti è l’introduzione dell’etichettatura digitale, che può affiancare l’etichetta fisica attraverso un supporto digitale, ad esempio mediante QR code o altri sistemi di collegamento alle informazioni.

Il Regolamento stabilisce specifici requisiti affinché l’accesso alle informazioni digitali sia semplice e non introduca nuove barriere per l’utilizzatore. La consultazione deve essere totalmente gratuita, immediata e priva di barriere d’accesso: non è consentito imporre registrazioni, la creazione di account personali, l’inserimento di password o il download obbligatorio di applicazioni di terze parti per visualizzare i contenuti. È importante sottolineare che l’etichetta digitale non sostituisce quella fisica. Gli elementi fondamentali per la tutela della salute e dell’ambiente, ovvero i pittogrammi di pericolo, le avvertenze, le indicazioni di pericolo (frasi H) e i consigli di prudenza (frasi P), devono risiedere fisicamente sul supporto cartaceo o adesivo applicato al contenitore. Il canale digitale svolge quindi una funzione complementare e può rendere disponibili le informazioni supplementari previste dal Regolamento, senza eliminare il ruolo centrale dell’etichetta fisica nella comunicazione immediata del pericolo.

Etichetta prodotti chimici

La gestione complessa dei prodotti sfusi e delle stazioni di ricarica

La revisione del CLP disciplina anche la vendita di sostanze e miscele pericolose mediante stazioni di ricarica, modalità sempre più diffusa anche nell’ottica della riduzione degli imballaggi. In questi casi devono comunque essere garantite adeguate modalità di comunicazione del pericolo. L’etichetta della sostanza o miscela pericolosa deve essere collocata in modo visibile sulla stazione di ricarica e l’acquirente deve poter ricevere un’etichetta da apporre sull’imballaggio utilizzato, in modo da mantenere disponibili le informazioni anche dopo il riempimento. La possibilità di vendita mediante ricarica non è prevista per alcune categorie caratterizzate da pericoli più elevati. Tra queste rientrano, a seconda della classificazione applicabile, sostanze e miscele CMR, sensibilizzanti respiratori e cutanei, alcune categorie di infiammabili, sostanze PBT e vPvB, interferenti endocrini e altre classi individuate dal Regolamento. Per queste categorie la fornitura mediante stazioni di ricarica è quindi esclusa.

E-commerce e pubblicità: le informazioni sul pericolo devono essere visibili

La crescente diffusione delle vendite online ha reso necessario disciplinare in modo più preciso anche la comunicazione dei pericoli nelle offerte a distanza. Quando una sostanza o miscela pericolosa viene commercializzata tramite internet, l’offerta deve indicare chiaramente e in modo visibile gli elementi dell’etichetta previsti dal Regolamento. L’utilizzatore deve quindi poter conoscere le caratteristiche di pericolo del prodotto prima di completare l’acquisto. Specifiche disposizioni riguardano anche la pubblicità. Per le sostanze e miscele classificate come pericolose non possono essere utilizzate dichiarazioni quali “non tossico”, “non nocivo”, “non inquinante” o altre espressioni che indichino che il prodotto non è pericoloso o che risultino comunque incompatibili con la sua classificazione.

Etichettatura dei prodotti chimici: tempistiche di adeguamento

L’adeguamento delle etichette richiede tempi tecnici e organizzativi; per questo la revisione del CLP prevede un’applicazione progressiva delle nuove disposizioni. Il recente Regolamento (UE) 2025/2439 (noto come provvedimento “Stop the Clock”) ha modificato il calendario originariamente previsto dal Regolamento (UE) 2024/2865, rinviando alcune disposizioni e mantenendo invariate le date di applicazione delle altre.

Il quadro attualmente vigente prevede quindi tre principali scadenze: 1° luglio 2026, 1° gennaio 2027 e 1° gennaio 2028.

Dal 1° luglio 2026 risultano applicabili, tra le altre, le disposizioni relative alle etichette pieghevoli, all’etichettatura fisica e digitale e ad alcuni requisiti relativi alla fornitura mediante stazioni di ricarica. Ulteriori disposizioni trovano applicazione dal 1° gennaio 2027.

Dal 1° gennaio 2028 diventano obbligatori i nuovi requisiti di formattazione delle etichette, i termini per la rietichettatura in caso di modifica della classificazione, le disposizioni sulla pubblicità e sulle offerte di vendita a distanza e alcuni requisiti di etichettatura presso le stazioni di rifornimento. Tra gli obblighi rinviati al 1° gennaio 2028 rientrano anche i nuovi termini previsti per l’aggiornamento dell’etichetta in caso di modifica della classificazione. Il termine previsto è di sei mesi quando viene aggiunta una nuova classe di pericolo, viene attribuita una classe o categoria di pericolo più grave oppure risultano necessarie nuove informazioni sull’etichetta. Il termine è invece generalmente di 18 mesi quando la nuova classificazione comporta una classe o categoria di pericolo meno grave, salvo i casi disciplinati specificamente dagli atti delegati.

Etichettatura dei prodotti chimici: cosa cambia concretamente per le aziende utilizzatrici

Per le aziende che acquistano e utilizzano prodotti chimici senza immetterli a loro volta sul mercato, la revisione interessa soprattutto la corretta gestione delle informazioni relative ai prodotti presenti nei luoghi di lavoro. L’arrivo di imballaggi conformi ai nuovi requisiti e la progressiva diffusione delle etichette digitali rappresentano quindi un’occasione per verificare:

  1. il censimento degli agenti chimici effettivamente presenti e utilizzati;
  2. la disponibilità di schede di sicurezza (SDS) aggiornate;
  3. la coerenza tra classificazione, etichetta e informazioni riportate nella SDS;
  4. l’adeguatezza dell’informazione e della formazione dei lavoratori rispetto ai nuovi formati di etichettatura.

La presenza di un QR code non riduce infatti l’importanza dell’etichetta fisica: pittogrammi, avvertenze, indicazioni di pericolo e consigli di prudenza continuano a rappresentare il primo livello di informazione disponibile durante la manipolazione del prodotto. Le nuove informazioni dovranno inoltre essere considerate nell’ambito della valutazione del rischio chimico, verificando caso per caso se determinino la necessità di aggiornare la valutazione già effettuata.

Prepararsi alle nuove disposizioni

I nuovi requisiti del CLP superano la dimensione puramente grafica dell’etichetta, poiché intervengono in modo profondo sul sistema di comunicazione del pericolo lungo la catena di fornitura e fino all’utilizzatore finale. Per le aziende significa assicurare nel tempo la coerenza tra prodotti utilizzati, etichette, schede di sicurezza, valutazione del rischio e informazione dei lavoratori. Il periodo transitorio può essere utilizzato per verificare progressivamente il censimento dei prodotti chimici, la disponibilità delle SDS aggiornate, la coerenza delle informazioni ricevute dai fornitori e l’adeguatezza delle procedure interne. Anticipare queste verifiche consente di gestire l’evoluzione normativa in modo programmato, integrandola nei normali processi aziendali di gestione del rischio chimico e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Parla con SHELD

Confrontati con i nostri consulenti per sviluppare strategie, sistemi e percorsi di crescita pensati per la tua organizzazione.

Approfondimenti correlati

Attestato formazione sicurezza sul lavoro: di chi è? ASR 2025 e Sanzioni Privacy

L'attestato di formazione sulla sicurezza sul lavoro contiene dati...

Sicurezza nelle Imprese di Pulizie: dati INAIL su malattie professionali di settore

Il comparto delle pulizie, disinfestazione e servizi integrati (Codice...

Rischio caldo nei luoghi di lavoro: come proteggere i lavoratori nei mesi estivi

Durante i mesi estivi, le alte temperature possono rappresentare...

Sostanze reprotossiche e aggiornamento del DVR: cosa cambia per le aziende dopo il D.Lgs. 135/2024

Il Decreto Legislativo 135/2024 ha introdotto importanti modifiche al...